Ordinanza n. 575 del 1990

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ORDINANZA N.575

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e S.r.l. Mac Due, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di costituzione di Pedrielli Tiziano;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Pedrielli Tiziano per ottenere il risarcimento dei danni per licenziamento, a suo giudizio illegittimo, operato nei di lui confronti dalla società Mac Due s.r.l. in data 29 settembre 1989, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 (R.O. n. 488 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupano fino a 35 dipendenti;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata violerebbe: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di trattamento che si determinerebbe tra lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati in base al solo elemento accidentale della dimensione dell'impresa, sia sotto il profilo della mancata tutela della pari dignità sociale dei cittadini; b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto, limitandosi di fatto la libertà dei lavoratori privati di qualsiasi tutela contro licenziamenti ingiustificati, si impedirebbe il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione, quanto meno, all'attività sindacale; c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perchè non è assicurata la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

che si è costituita la parte privata, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), che con l'art. 6, secondo comma, ha abrogato il primo comma dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione sollevata, da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.