Ordinanza n. 572 del 1990

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ORDINANZA N.572

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 647 del codice di procedura civile e dell'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Firenze nel ricorso proposto da S.p.a. CITICORP Finanziaria CITIFIN contro Bianco Patrizio iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/1a serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Firenze, chiamato a dichiarare l'esecutività di un decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimità:

a) della predetta norma e del successivo art. 654 stesso codice a motivo dell'asserita superfluità del chiesto provvedimento giudiziale di esecutività, a suo avviso <meramente ripetitivo dell'attestazione di cancelleria> in ordine alla notificazione e mancata opposizione del decreto ingiuntivo;

b) dell'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate il 16 marzo 1956, in ragione dell'addotta inutilità di tutte le notifiche e comunicazioni dell'ordinanza di remissione indiscriminatamente prescritte a carico della cancelleria del giudice a quo, e della ritenuta opportunità di limitare, invece, tali notificazioni, <a cura della Cancelleria della Corte>, alle sole ordinanze concernenti questioni non dichiarate inammissibili a seguito di preventiva delibazione in camera di consiglio;

e che, innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilità delle riferite questioni.

Considerato che la prima impugnativa-a prescindere dalla sua immotivata estensione all'art. 654 c.p.c. (estraneo al thema decidendum)- non contiene una vera e propria censura di costituzionalità, mirando, in un'ottica di riforma, a <stabilire che la formula (dell'esecutività) è solo responsabile atto del Cancelliere e della parte richiedente>, al fine di liberare i giudici dall'incombenza di cui al citato art. 647, per una loro <utilizzazione al meglio ... in tempi di emergenza giustizia>. Di modo che-risolvendosi, la correlativa questione, in una proposta che ha come destinatario, se mai, il Parlamento e non la Corte - essa è manifestamente inammissibile;

che del pari manifestamente inammissibile è la seconda impugnativa, perchè le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate il 16 marzo 1956, cui appartiene la disposizione che ne è unico oggetto, non hanno valore di legge e sono quindi estranee al sindacato di costituzionalità affidato a questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 647, 654 cod. proc. civ. e 1e norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, sollevate, in riferimento all'art. 97 Cost., dal Presidente del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Renato GRANATA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.