ORDINANZA N.570
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Camelia Raniero ed altri, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 24 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 395 del codice di procedura penale, < nella parte in cui non prevede la notificazione della richiesta di incidente probatorio ai difensori degli indagati>;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, un'analoga questione di legittimità avente ad oggetto, oltre all'art. 395, anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura penale, sul presupposto che, < coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più precisa fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche il difensore della persona sottoposta alle indagini> (v. anche ordinanza n. del 1990);
che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;
e che, quindi, la questione qui proposta deve dirsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia con ordinanza del 24 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/12/90.