ORDINANZA N.569
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio (reg. ord. n. 448/90) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, <nell'ipotesi in cui non prevede che il contribuente assoggettato all'obbligo della ritenuta d'acconto possa effettuare la compensazione tra quanto da lui dovuto a titolo di acconto sull'imposta I.R.PE.F. e l'eventuale credito di imposta dallo stesso soggetto vantato in conseguenza di versamenti di importi a titolo di ritenuta di acconto, in eccedenza rispetto all'imposta realmente dovuta per il periodo considerato>, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost;
che l'impossibilità di compensazione contrasterebbe anche con la più recente legislazione tributaria che tale compensazione consente relativamente ad altri tipi di imposta (es. I.V.A.);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.
Considerato che un sistema di <compensazione> in previsione di una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione era comunque previsto, entro presupposti e limiti determinati, dall'art. 2 legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, sistema di recente ampliato e modificato dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154;
che pertanto la questione, incentrata su norma diversa da quelle indicate (disciplinanti la materia) e prospettata sì da cancellare tout court l'attuale sistema, si appalesa manifestamente infondata, anche in considerazione della non comparabilità del tertium comparationis indicato nell'ordinanza di rimessione (I.V.A.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/12/90.