Ordinanza n. 565 del 1990

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ORDINANZA N.565

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 396 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 17 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 396 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di incidente probatorio venga notificata anche al difensore della persona sottoposta alle indagini;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato non fondate nei sensi di cui in motivazione, un'analoga questione di legittimità avente ad oggetto, oltre all'art. 396, anche gli artt. 393 e 395 del codice di procedura penale, sul presupposto che, <coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più precisa fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche il difensore della persona sottoposta alle indagini>;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;

e che, quindi, la questione qui proposta deve dirsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 396 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 17 maggio 1990.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.