ORDINANZA N.557
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e quarto comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Riolfo Anna Maria ed altre contro il Provveditore agli studi di Venezia ed altri, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Riolfo Anna Maria ed altre, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con ordinanza emessa l'8 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e quarto comma, del decreto- legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246: a) nella parte (primo comma) in cui il beneficio della immissione in ruolo viene previsto a favore dei soli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1981- 1982 con nomina conferita dal Provveditore agli studi, restando così esclusi gli insegnanti elementari in servizio nello stesso anno scolastico per l'espletamento di supplenze conferite dal direttore didattico; b) nella parte (quarto comma) in cui si fissa la data del 10 settembre 1982 come termine oltre il quale non può tenersi conto dei servizi di supplenza annuale prestati come insegnanti di scuola elementare;
che il giudice a quo sottolinea, sotto il primo profilo, come la distinzione, sancita dal primo comma della norma impugnata, fra le due categorie di supplenti-a seconda che abbiano ottenuto la nomina da parte del Provveditore agli studi ovvero da parte del Capo d'istituto-si radichi su un dato meramente formale e pertanto inidoneo a giustificare una disparità di trattamento tanto rilevante ai fini della immissione in ruolo;
che, a parere del giudice rimettente, anche l'altra ipotesi d'immissione in ruolo prevista dal quarto comma della disposizione impugnata-laddove fissa il limite temporale, del 10 settembre 1982, oltre il quale non può tenersi conto del servizio di supplenza prestato-sarebbe non solo irrazionale ma anche lesiva del principio costituzionale di buon andamento della pubblica Amministrazione, escludendo dal beneficio dell'immissione in ruolo insegnanti di recente formazione e privilegiando personale che successivamente alla data indicata potrebbe avere accumulato minore esperienza didattica;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente infondate.
Considerato che questa Corte ha in diverse occasioni sottolineato l'impossibilità di comparare la situazione dei docenti con incarico conferito dal Provveditore agli studi con quella dei beneficiari di nomine effettuate da Capi d'istituto, per la diversità di posizioni espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonchè per la garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in sede provinciale (ordinanze n. 204 del 1990, n. 1053 del 1988 e n. 634 del 1987; sentenza n. 282 del 1987);
che, quanto all'altro profilo d'incostituzionalità prospettato dal giudice a quo, questa Corte ha anche di recente ribadito (sentenza n. 190 del 1990) come non contrasti con il principio di eguaglianza, nè possa incorrere nella censura di irragionevolezza un differenziato trattamento che venga applicato alla medesima categoria di soggetti in momenti di tempo diversi ed allorchè sopravvenuti dati legislativi e sociologici abbiano modificato il contesto di riferimento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e quarto comma, del decreto- legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/12/90.