Ordinanza n. 553 del 1990

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ORDINANZA N.553

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici :

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace in riferimento all'art. 314 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cianciaruso Natale, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di De Pasquale Gaudenzio, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale militare di Roma, con ordinanza 25 maggio 1990, e il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 8 e 15 maggio 1990, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace sotto il profilo che-non essendo stata la modifica apportata all'art. 314 del codice penale dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) estesa alla corrispondente e, nella sostanza, identica fattispecie disciplinata dall'art. 314 del codice penale -si è venuta a determinare fra pubblico ufficiale civile e pubblico ufficiale militare un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di quest'ultimo e si è quindi violato l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 473 del 1990, ha già dichiarato inammissibile identica questione di legittimità costituzionale;

che pertanto la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, sollevata dai Tribunali militari di Roma e di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/12/90.