Ordinanza n. 552 del 1990

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ORDINANZA N.552

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Gioia Cosimo, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Solito Raffaele, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 28 marzo e 4 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sotto il profilo che tale norma, non consentendo il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati di diserzione e mancanza alla chiamata, assicura di fatto l'impunità e la libertà ai disertori più ostinati, in violazione degli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione.

Considerato che identica questione la Corte ha deciso con la sentenza n. 469 del 1990, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, e successivamente la conseguente manifesta inammissibilità di altra identica questione con l'ordinanza n. 532 del 1990;

che pertanto anche la questione ora sollevata dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata già dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/12/90.