ORDINANZA N.552
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Gioia Cosimo, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Solito Raffaele, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 28 marzo e 4 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sotto il profilo che tale norma, non consentendo il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati di diserzione e mancanza alla chiamata, assicura di fatto l'impunità e la libertà ai disertori più ostinati, in violazione degli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione.
Considerato che identica questione la Corte ha deciso con la sentenza n. 469 del 1990, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, e successivamente la conseguente manifesta inammissibilità di altra identica questione con l'ordinanza n. 532 del 1990;
che pertanto anche la questione ora sollevata dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata già dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/12/90.