Sentenza n. 549 del 1990

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SENTENZA N.549

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, n. 3, del d.P.R. 11 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna-sede di Bologna-nel ricorso proposto da Bentini Gian Giuseppe contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

 

2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna-sede di Bologna-nel ricorso proposto da Carloni Franca contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Visti gli atti di costituzione di Bentini Gian Giuseppe e Carloni Franca, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

 

uditi l'avv. Francesco Braschi per Bentini Gian Giuseppe e Carloni Franca e l'Avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 e pervenuta il 23 maggio 1990 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto da Bentini Gian Giuseppe contro il Ministero della pubblica istruzione (reg. ord. n. 364/90), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli arti. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), "nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettersi ai giudizi di idoneità a professore associato, gli assistenti volontari che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, in tal modo introducendo una irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici", in riferimento all'art. 3 Cost.

 

In altro procedimento lo stesso giudice a quo, con ordinanza emessa in pari data (n. 365/90 Reg. ord.), ha sollevato analoga questione con riferimento non solo agli assistenti volontari ma anche ai titolari di contratto, nella parte in cui le indicate norme non contemplano, tra i soggetti da ammettersi ai giudizi di idoneità a professore associato, oltre agli assistenti volontari, i titolari di contratto di cui al d.l. 11 ottobre 1973, n. 580, che entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, in tal modo pur qui introducendosi una irrazionale disparità di trattamento, "ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici".

 

Secondo il Collegio a quo sarebbe stata operata, appunto, disparità di trattamento degli assistenti volontari e dei contrattisti (in punto di fatto, i primi presso la facoltà di chimica industriale e i secondi Presso la facoltà di ingegneria), rispetto a quanto assicurato ai tecnici laureati.

 

I remittenti mettono in luce la posizione rivestita a suo tempo dall'assistente volontario: "coadiuva il professore nella ricerca scientifica e può essere chiamato a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni", ex art. 3 decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172; "gli assistenti, ordinari, incaricati e volontari, fanno parte del personale insegnante, ex art. 1 I. 18 marzo 1958, n. 349; "dopo almeno un triennio di servizio, qualificato come lodevole dal professore della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il Rettore rilascia un attestato che é da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici", ex art. 15 decreto-legislativo n. 1172 citato.

 

Viene altresì considerato come la Corte costituzionale abbia già esteso l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia (sentenze n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989), con riferimento in particolare alla posizione dei titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia.

 

2.- In entrambi i giudizi si sono costituiti i ricorrenti che hanno concluso per l'accoglimento delle questioni.

 

E' altresì intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza.

 

La questione parrebbe inammissibile, intanto, per non essere stato compiutamente sottoposto a sindacato il complesso delle norme attinenti ai soggetti ammessi ai giudizi di idoneità.

 

Essa sarebbe, comunque, non fondata giacchè la legge n. 28 del 1980 ed il conseguente d.P.R. n. 382 stesso anno han previsto l'inquadramento (nella maggior parte dei casi, il passaggio) "nel ruolo dei professori associati" di persone già inquadrate in altro ruolo o quanto meno (per i professori incaricati esterni) già percipienti una retribuzione fissa a carico dello Stato.

 

Del tutto diversa la posizione degli assistenti volontari, non soltanto non inquadrati in alcun ruolo ma addirittura categoria per definizione transitoria o se si preferisce precaria (essendo prevista la cessazione degli effetti della nomina dopo il decorso - avvenuto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sub judice - di alcuni anni). Sarebbe così palese la non comparabilità delle situazioni poste a confronto e non sussisterebbero, quindi, i presupposti necessari per ravvisare violato l'art. 3 della Costituzione.

 

L'assenza dei presupposti e la conseguente differenza delle condizioni vengono indicate dall'Avvocatura come elementi di diversità anche con riferimento ai contrattisti.

 

Considerato in diritto

 

1. -Le cause concernono identica o comunque connessa questione: i relativi giudizi possono essere riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

 

2. - Quanto prospettato nelle ordinanze di rimessione importa lo stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e l'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della Costituzione, poichè non vengono contemplate tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneità per professore associato anche gli assistenti volontari (ord. 364), nonchè i titolari di contratto già anch'essi, in precedenza, assistenti volontari (ord. 365), con disparità di trattamento rispetto alla categoria dei tecnici laureati.

 

3.-L'Avvocatura dello Stato oppone l'inammissibilità della questione poichè il dubbio avrebbe dovuto essere esteso, in omaggio proprio al vantato principio d'uguaglianza, al complesso della normativa concernente i soggetti da ammettersi a tali giudizi d'idoneità.

 

L'obiezione, tuttavia, non merita accoglimento: la diseguaglianza è stata assunta con la categoria dei tecnici laureati e le relative disposizioni sottoposte al vaglio della Corte appaiono bastevoli per un esame della fondatezza, consentendo, per i fini di causa, come si dirà tra breve, una più lata disamina, in termini di ragionevolezza della norma, delle posizioni che qui interessano.

 

4.1-La prima ordinanza (n. 364) concerne l'ammissibilità ai giudizi di idoneità degli assistenti volontari.

 

La questione non è fondata. La Corte ha già avuto modo di considerare ripetutamente che, per accedere al giudizio di idoneità, occorre, in apice, che gli aspiranti delle categorie che qui interessano abbiano generalmente sostenuto, onde entrare a far parte della assentita categoria originaria di appartenenza, una prova selettiva concorsuale (oltre aver esplicato ovviamente, nell'arco di tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca). Ma tale fondamentale requisito non era affatto richiesto per la nomina ad assistente volontario venendo questa disposta, al tempo, sulla mera proposta del professore ufficiale della materia e per un solo anno accademico, inizialmente, ancorchè poi rinnovabile. Nè trova pregio, nel tentativo della difesa di superare l'ostacolo, il considerare che l'attività di assistentato volontario, ricorrendo determinati requisiti, era valutabile nei pubblici concorsi (legge 23 novembre 1951, n. 1340: art. 2).

 

Trattasi, con chiara evidenza, di norma di favore per una valutazione nei pubblici concorsi, non già ai fini di costituire presupposto per lo specifico giudizio che interessa.

 

4.2-Con la seconda ordinanza (n. 365) l'ammissibilità al predetto giudizio di idoneità viene riferita alla categoria di assistenti volontari divenuti poi contrattisti. Anche questa seconda questione non è fondata.

 

Mentre per l'assistentato volontario vale quanto più sopra osservato (n. 4.1), per il periodo di contrattista, la Corte - va ricordato - ha già dichiarato doversi ammettere ai cennati giudizi unicamente, con esclusione così di ogni altro soggetto, i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia (nominati in base a concorso), a condizione che essi avessero svolto attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto; ciò, per l'esplicita equiparazione di costoro agli assistenti ospedalieri.

 

Va chiarito, infatti, che i contrattisti in parola erano già equiparati in toto ai detti assistenti, per effetto dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, onde la Corte ne riconobbe il conseguente diritto a partecipare - con gli altri - al giudizio per professore associato; e dunque, un difforme indirizzo avrebbe costituito irragionevole disuguaglianza con gli assistenti delle cliniche universitarie (cfr. sentenza n. 397 del 1989 in relazione alla precedente n. 89 del 1986).

 

Di guisa che, conclusivamente, violerebbe il sistema così delineato e ragionevolmente circoscritto l'estensione immotivata alla partecipazione ai cennati giudizi in favore di altre categorie di soggetti, dovendosi, pertanto, disporre il rigetto della prospettata questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), per la parte in cui non prevedono, tra i soggetti da ammettere ai relativi giudizi di idoneità, sia gli assistenti volontari che i titolari di contratto diversi da coloro, presso la facoltà di medicina e chirurgia, che - fermo ogni altro requisito di legge - abbiano svolto attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con le ordinanze in epigrafe.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

 

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 19/12/90.