Ordinanza n. 546 del 1990

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ORDINANZA N.546

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 202, secondo comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di procedura penale del 1930 promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dalla Corte di cassazione sul ricorso della parte civile Colacioppo Antonio nel procedimento penale a carico di Giacomini Giovanni ed altro iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che con ordinanza del 6 giugno 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 6 settembre 1990, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 202, secondo comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di procedure penale del 1930, nella parte in cui anche per le impugnazioni di una sentenza o di un altro provvedimento penale proposte per i soli interessi civili, quando siano notificate nelle forme di cui all'art. 169, ultimo comma, considera perfezionata la notificazione nel momento del recapito al destinatario della raccomandata recante l'avviso di deposito nella casa comunale di copia dell'atto;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che sulla medesima questione questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 461 del 1990, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, anzichè al momento della spedizione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, perchè già dichiarato illegittimo in parte qua con sentenza n. 461 del 1990, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzionale, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/12/90.