Ordinanza n. 542 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.542

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la Soc. Cooperativa Acli Rosella a r.l. ed altre e Jacometti Angelo Piero ed altri, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Jacometti Angelo Piero nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 30 gennaio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, il quale statuisce che <il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene>;

che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale disposizione con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione sotto il profilo della lesione della riserva di legge ivi stabilita, <finendo per consentire l'espropriazione anche al di fuori dei casi previsti dalla legge>, equiparando gli effetti di un provvedimento espropriativo legittimo a quelli di un atto ablatorio assunto al di fuori della prescrizione normativa.

Considerato che questa Corte si è già pronunciata su una questione in tutto analoga, dichiarandola non fondata con la sentenza n. 384 del 1990;

che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimità rispetto a quelli già esaminati.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14/12/90.