ORDINANZA N.540
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442 (rectius 444), secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Riccioni Lorenzo, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza 4 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442, rectius 444, secondo comma, del codice di procedura penale, lamentando che essi consentono l'applicazione della pena richiesta senza accertamento di responsabilità, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111 primo comma, della Costituzione.
Considerato che analoghe questioni sono state ritenute non fondate con sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi argomenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442, rectius 444, secondo comma, del codice di procedura penale, promossa dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 14/12/90.