ORDINANZA N.527
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del T.U.L.P.S. (regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, <Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza>) promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal Pretore di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner Lothar iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, con decreto penale di condanna emesso il 29 marzo 1988, il Pretore di Volterra condannò il sig. Messner Lothar per violazione dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, per non essersi presentato entro tre giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato alla autorità di pubblica sicurezza per rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno;
che nelle more del giudizio l'organo decidente trasmise gli atti alla Corte di giustizia della C.E.E. affinchè si pronunciasse in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla compatibilità della norma incriminatrice e della connessa sanzione penale (artt. 142 e 17 del T.U.L.P.S.) con gli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, dello stesso Trattato;
che il giudice comunitario, con sentenza 12 dicembre 1989, dichiarò non compatibile con la norma del diritto comunitario relativa alla libera circolazione delle persone il comportamento di uno stato membro che imponga ai cittadini di altri stati membri l'obbligo, sanzionato penalmente in caso di inosservanza, di rendere una dichiarazione di soggiorno nel termine ritenuto troppo breve di tre giorni dall'ingresso nel Paese;
che, pervenuti gli atti del giudizio alla Pretura di Pisa (essendo stata nel frattempo soppressa quella di Volterra), il Pretore divenuto competente ha sollevato, con ordinanza del 26 gennaio 1990, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del T.U.L.P.S. in riferimento all'art. 10, secondo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, del Trattato di Roma, così come interpretati dalla Corte di giustizia della C.E.E. con la ricordata sentenza del 12 dicembre 1989;
che non è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, nè si è costituita la parte privata.
Considerato che in data 1° marzo 1990 è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1990, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) il cui art. 13, comma 2, reca l'abrogazione, tra le altre, anche della norma in questa sede impugnata;
che, essendo intervenuta la legge di conversione del decreto-legge citato in epoca successiva alla adozione della ordinanza con la quale è stato sollevato l'incidente di costituzionalità, appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo affinchè riesamini la rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta, tenuto conto del principio della <legge più favorevole> in materia penale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/11/90.
Giovanni CONSIO, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/11/90.