Ordinanza n. 527 del 1990

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ORDINANZA N.527

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del T.U.L.P.S. (regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, <Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza>) promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal Pretore di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner Lothar iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, con decreto penale di condanna emesso il 29 marzo 1988, il Pretore di Volterra condannò il sig. Messner Lothar per violazione dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, per non essersi presentato entro tre giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato alla autorità di pubblica sicurezza per rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno;

che nelle more del giudizio l'organo decidente trasmise gli atti alla Corte di giustizia della C.E.E. affinchè si pronunciasse in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla compatibilità della norma incriminatrice e della connessa sanzione penale (artt. 142 e 17 del T.U.L.P.S.) con gli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, dello stesso Trattato;

che il giudice comunitario, con sentenza 12 dicembre 1989, dichiarò non compatibile con la norma del diritto comunitario relativa alla libera circolazione delle persone il comportamento di uno stato membro che imponga ai cittadini di altri stati membri l'obbligo, sanzionato penalmente in caso di inosservanza, di rendere una dichiarazione di soggiorno nel termine ritenuto troppo breve di tre giorni dall'ingresso nel Paese;

che, pervenuti gli atti del giudizio alla Pretura di Pisa (essendo stata nel frattempo soppressa quella di Volterra), il Pretore divenuto competente ha sollevato, con ordinanza del 26 gennaio 1990, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del T.U.L.P.S. in riferimento all'art. 10, secondo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, del Trattato di Roma, così come interpretati dalla Corte di giustizia della C.E.E. con la ricordata sentenza del 12 dicembre 1989;

che non è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, nè si è costituita la parte privata.

Considerato che in data 1° marzo 1990 è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1990, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) il cui art. 13, comma 2, reca l'abrogazione, tra le altre, anche della norma in questa sede impugnata;

che, essendo intervenuta la legge di conversione del decreto-legge citato in epoca successiva alla adozione della ordinanza con la quale è stato sollevato l'incidente di costituzionalità, appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo affinchè riesamini la rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta, tenuto conto del principio della <legge più favorevole> in materia penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/11/90.

Giovanni CONSIO, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/11/90.