Ordinanza n. 522 del 1990

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ORDINANZA N.522

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra lo I.A.C.P. della Provincia di Napoli e Colucci Rosa, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli aveva emesso decreto di rilascio di un alloggio, a seguito della morte del conduttore, nei confronti della convivente more uxorio di quest'ultimo;

che, accolta dal Pretore l'opposizione dalla stessa proposta, il Tribunale di Napoli, adito in appello dall'Istituto, ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 aprile 1990, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nella parte in cui non prevede, fra i successibili nella titolarità dell'assegnazione in locazione semplice dell'alloggio, il convivente more uxorio dell'assegnatario in caso di morte di quest'ultimo;

che il giudice a quo argomenta sinteticamente nel senso di una estensione all'ipotesi in esame dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 404 del 1988;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che l'impugnato art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, concerne l'ipotesi di successione nella posizione dell'aspirante assegnatario in caso di morte di questi e riguarda perciò la fase procedimentale del concorso per l'assegnazione, logicamente precedente l'instaurazione della locazione;

che, viceversa, il decreto di rilascio opposto nel giudizio a quo è stato emesso in riferimento al ben diverso caso di occupazione senza titolo ex art. 18 del d.P.R. citato;

che pertanto si controverte intorno a situazioni successive alla conclusione del rapporto locatizio conseguente la morte del conduttore, in cui l'alloggio è già tornato nella disponibilità dell'Istituto;

che, d'altra parte, non è possibile alcun riferimento alla delibera C.I.P.E. 19 novembre 1981-che individua anche ai fini della successione un più ampio concetto di nucleo familiare al quale deve adeguarsi il legislatore regionale-perdurando a riguardo l'assenza di tale disciplina nella regione Campania;

che la questione è del tutto priva di rilevanza sull'esito del giudizio avente ad oggetto altra normativa e va quindi dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/11/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 15/11/90.