ORDINANZA N.510
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Caddeo Elio Sergio e la U.S.L. n. 11 di Isili ed altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 6 giugno 1989 (pervenuta alla Corte il 19 giugno 1990), il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475 per la parte in cui prevede la declaratoria di decadenza automatica dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico, in caso di con danna del farmacista che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
che, però, nella specie risulta che il farmacista, che ebbe a promuovere il ricorso avverso la deliberazione del Comitato di gestione dell'U.S.L. n. 11 di Isili che ne aveva dichiarato la decadenza, era stato condannato a mite pena per lievi infrazioni con la concessione della sospensione condizionale;
che, nelle more del lungo indugio per la trasmissione del fascicolo a questa Corte, è stata promulgata la legge 7 febbraio 1990, n. 19 che prevede, fra l'altro, all'art. 4 la sostituzione dell'art. 166 codice penale;
che il nuovo articolo 166, nel prevedere l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, stabilisce altresì che <la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo... per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa>;
che, in ogni caso, anche a voler sottolineare particolarmente l'aspetto pubblicistico dell'esercizio farmaceutico e della sua soggezione al controllo dell'autorità sanitaria, dovrebbero essere valutate le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della citata legge che non consentono più, nemmeno per i pubblici dipendenti, la destituzione di diritto, mentre prevedono l'eventuale promozione di procedimento disciplinare;
che altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce al versante professionale del servizio farmaceutico, nell'ambito del quale versante pure questa Corte ha in più settori affermato la negazione di destituzioni o radiazioni di diritto;
che, pertanto, è necessario che il Tribunale amministrativo rimettente abbia a riconsiderare la rilevanza della questione alla luce del predetto jus superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/10/90.