ORDINANZA N.506
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 e il 23 marzo 1990 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Bosco Franco e la S.I.P. e l'I.N.P.S. e tra Albanese Rosolino e la s.c.r.l. Cooperativa Piemonte e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 377 e 378 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui, ai fini della retribuibilità ex art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe - secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - l'indifferibilità di tali cure fino al periodo feriale: ciò che darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione;
che l'I.N.P.S., costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che tale questione, già sollevata dal medesimo Pretore con altre ordinanze di tenore identico a quelle qui in esame, è stata dichiarata non fondata, < nei sensi di cui in motivazione>, con la sentenza n. 297 del 1990 e manifestamente infondata, con l'ordinanza n. 459 del 1990;
che al la medesima conclusione deve pervenirsi nel caso in esame, non essendo stati addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanze del 2 e 23 marzo 1990 (r.o. n. 377 e 378/1990).
Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/10/90.