ORDINANZA N.505
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con cinque ordinanze emesse il 12 settembre 1989, il 7 luglio 1989, l'8 luglio 1989, il 19 luglio 1989 e il 27 dicembre 1989 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 366, 394, 395, 396 e 397 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, e n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra Citino Giuseppe e Ferrari Ciro, avente ad oggetto la nuova fissazione della data di esecuzione dello sfratto per finita locazione (contratto scaduto il 29 dicembre 1987) già fissata al 18 aprile 1989, con ordinanza del 12 settembre 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1990 (R.O. n. 366 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui detta norma collega la cessazione del meccanismo di graduazione degli sfratti previsto dalla legge n. 94 del 1982 alla data di scadenza del contratto (entro il 30 giugno 1984);
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero privilegiati coloro i cui contratti sono scaduti prima della suddetta data rispetto a coloro i cui contratti sono venuti a scadere successivamente, sicchè fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dalla esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base all'unico elemento della più o meno remota scadenza;
che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso Pretore nei procedimenti civili vertenti tra Ridini Fani e Florio Angelo e Mainardi Teresa (contratto scaduto il 31 dicembre 1987, esecuzione al 30 novembre 1988) (R.O. n. 394 del 1990); tra Martinelli Maria e Immobiliare Gemma (contratto scaduto il 30 dicembre 1987, esecuzione al 31 dicembre 1988)(R.O. n. 395 del 1990); tra Artesani Luigi e Galeotti Guido ed Ines (contratto scaduto il 31 dicembre 1987, esecuzione al 28 febbraio 1989) (R.O. n. 396 del 1990); tra Vergani Maria Graziella e Immobiliare Panigada s.a.s. (contratto scaduto il 29 settembre 1988, esecuzione al 31 ottobre 1989) (R.O. n. 397 del 1990);
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta inammissibilità o per la infondatezza della questione;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione.
Considerato che identica questione, sollevata con riferimento ai medesimi profili, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 399 del 1990, in base alla considerazione che il giudice remittente - che nelle ordinanze ha tenuto conto anche della normativa sopravvenuta (decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108; decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61) - sottoponendo a critica la disciplina relativa al differimento della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione, sostanzialmente richiede una sentenza modificativa dell'attuale regime;
che tale pronuncia si porrebbe come sostitutiva dell'attività discrezionale del legislatore nel compiere scelte che assicurino il bilanciamento di interessi di varia natura (pubblici e privati), scelte non soggette a sindacato di costituzionalità, in quanto nè irrazionali nè arbitrarie (cfr. ordinanza n. 568 del 1987);
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/10/90.