ORDINANZA N.504
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo sostituito dall'art. 12 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, e dell'art. 39, primo comma, dello stesso d.P.R. 16 ottobre 1972, n. 636, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania sul ricorso proposto da Di Trani Nicola contro l'Ufficio imposte dirette di Arona, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 (R.O. n. 350 del 1990) la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel procedimento promosso da Di Trani Nicola contro l'Ufficio imposte dirette di Arona, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 20, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in quanto, per la mancata previsione della lettura del dispositivo della decisione in pubblica udienza, risulterebbe violato l'art. 101, primo comma, della Costituzione secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano;
b) dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non prevede la possibilità della scelta del relatore e le modalità della stessa e il potere del Presidente della Commissione in materia, non trovando applicazione l'art. 276, ultimo comma, del codice di procedura civile, e l'art. 118, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, per omesso richiamo da parte della norma censurata, per violazione degli artt. 3 (principio di razionalità) e 97, primo comma (principio del buon andamento), della Costituzione.
Considerato che, per quanto riguarda la questione sub a), il precetto costituzionale invocato non richiede necessariamente la lettura del dispositivo della decisione in pubblica udienza previsto appositamente solo per il processo del lavoro di primo e secondo grado;
che, per quanto riguarda la questione sub b), il potere di regolare l'assegnazione del ricorso tributario nonchè la discussione spettano al Presidente della Commissione, in base agli artt. 19, secondo comma, e 20, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, che prevedono per ogni ricorso la nomina di un relatore il quale espone i fatti e le questioni della controversia;
che, secondo la prassi interpretativa e secondo quanto avviene per ogni giurisdizione, è demandata al relatore la redazione della motivazione della decisione salvo eccezioni (astensione, incompatibilità, ecc.); che, pertanto, le due questioni sono manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20) quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo sostituito dall'art. 12 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, e 39, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate, in riferimento rispettivamente all'art. 101, primo comma (prima questione) e agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione (seconda questione), dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/10/90.