ORDINANZA N.503
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino nel procedimento penale a carico di Bouizgar El Mostafa, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a carico di Bouizgar El Mostafa, sottoposto ad indagini per violazione dell'art. 80, tredicesimo comma, del codice della strada - rilevata <l'assoluta necessità di compiere altre indagini> che il pubblico ministero ha omesso di svolgere, così imponendo al giudice per le indagini preliminari di pronunciare decreto di archiviazione a norma dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, salva la sola possibilità di informarne il procuratore generale presso la corte d'appello per sollecitarlo ad esercitare i poteri conferitigli dall'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordina mento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - ha, con ordinanza del 2 marzo 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità del suddetto art. 157, nella parte in cui, in presenza di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero all'esito di un procedimento a carico di persona già identificata, non consente al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 445 del 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
e che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 445 del 1990, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con ordinanza del 2 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/10/90.