Ordinanza n. 489 del 1990

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ORDINANZA N.489

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale in relazione all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Doria Luigi ed altro, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Luigi Doria, imputato del reato di cui all'art. 610 del codice penale, commesso il 21 dicembre 1986 in danno di Cinzio Colombo e dello stesso Doria e di Natalino Vianello, imputati entrambi del reato di cui agli artt. 110, 610 cpv. del codice penale, commesso sempre il 21 dicembre 1986 in danno di Sergio Dall'Oro, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 22 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei procedimenti relativi a reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e rientranti, all'epoca della loro consumazione, nella competenza del tribunale ma successivamente divenuti, ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice di procedura penale, di competenza pretorile;

che, nella sua ordinanza, il giudice remittente espone che, all'udienza preliminare del 28 febbraio 1990, gli imputati ed il pubblico ministero, nel chiedere l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, delle pene di L. 500.000 per il Vianello e di L. 750.000 per il Doria quali sanzioni sostitutive di pene detentive rispettivamente di venti e trenta giorni di reclusione, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale del citato art. 444 del codice di procedura penale ove esso sia interpretato come norma che esclude la possibilità di richiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive per quei reati che, al momento della consumazione, erano di competenza del tribunale e che, in base al nuovo codice di rito, sono divenuti di competenza del pretore;

che, ad avviso del giudice a quo, la possibilità di accoglimento della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive deve essere verificata alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare in base all'art. 54 di detta legge che delimita il campo di operatività delle pene sostitutive ai soli reati di competenza del pretore anche se in concreto giudicati da un diverso giudice;

che il delitto di violenza privata, per il quale si procede nel giudizio a quo, rientrava nella competenza del tribunale secondo il codice di procedura penale del 1930 ed appartiene invece alla competenza del pretore in base all'art. 7 del nuovo codice di procedura;

che, in virtù dell'art. 259 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il nuovo criterio di competenza è applicabile solo ai reati commessi successivamente al 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che-secondo il giudice remittente-tale situazione normativa determina una ingiustificata disparità di trattamento per situazioni uguali, in quanto <ove delitti ora di competenza del pretore siano consumati dopo il 24 ottobre 1989, sarà possibile e legittimo ricorrere al rito speciale di cui all'art. 444 del codice di procedura penale anche per una delle pene sostitutive della legge n. 689 del 1981, mentre, ove uno di tali delitti sia stato consumato prima di quella data, tale ricorso non sarà consentito>;

che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata darebbe vita ad una ingiustificata disparità di trattamento fra identici reati consumati in momenti diversi, determinando l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei procedimenti relativi a reati commessi anteriormente al 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) e rientranti, al momento della loro consumazione, nella competenza del tribunale ma successivamente attribuiti alla competenza del pretore dall'art. 7 del nuovo codice di procedura penale;

che-contrariamente a quanto assume il giudice a quo-il lamentato impedimento all'applicazione di sanzioni sostitutive non deriva dall'art. 444 del codice di procedura penale che, nel disciplinare l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, non opera distinzioni tra reati di competenza del pretore e reati di competenza del tribunale nè traccia alcun discrimine temporale con riguardo al momento della consumazione del reato;

che, invece, le differenze di trattamento evidenziate nell'ordinanza di rinvio traggono origine dall'ampliamento della sfera di applicabilità delle sanzioni sostitutive conseguente alla modifica della competenza penale del pretore (combinato disposto dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 del nuovo codice di procedura penale) e dalla disciplina dettata dall'art. 259, primo comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989 secondo cui <ai fini della determinazione della competenza per materia> le disposizioni del nuovo codice di procedura penale <si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso>;

che l'inesatta individuazione da parte del giudice a quo delle disposizioni su cui indirizzare la prospettata censura di illegittimità costituzionale esime questa Corte dal formulare ulteriori considerazioni relative al decorso del tempo come elemento di ragionevole differenziazione delle situazioni giuridiche; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.