ORDINANZA N.475
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal Pretore di Patti-Sezione distaccata di Naso nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Patti faceva notificare nei confronti di Foraci Antonino decreto di citazione a giudizio, contenente l'avviso previsto dall'art. 555, primo comma, lettera e, del codice di procedura penale;
che, non essendosi avuta nei quindici giorni da tale notificazione nè richiesta di giudizio abbreviato nè richiesta di <patteggiamento>, gli atti venivano trasmessi al Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, il quale all'udienza dibattimentale disponeva il rinvio del processo e la rinnovazione della citazione;
e che, alla successiva udienza, l'imputato formulava, prima dell'apertura del dibattimento, richiesta di giudizio abbreviato, cui il pubblico ministero si opponeva;
che, con ordinanza del 29 marzo 1990, il Pretore di Patti-Sezione distaccata di Naso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, <in quanto le norme censurate non dettano i criteri in base ai quali il p.m. debba esprimere consenso o dissenso all'ammissione del rito abbreviato e precludono al giudice ogni valutazione sulla fondatezza di tale rifiuto>;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi <integralmente> all'atto di intervento depositato in relazione ad <identica questione> sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O. 145 del 1990).
Considerato che, non avendo l'imputato formulato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione richiesta di giudizio abbreviato, resterebbe comunque preclusa la possibilità di presentare la richiesta durante la fase degli atti preliminari al dibattimento (v. artt. 555, primo comma, lettera e, 557 e 560, primo comma);
che, pertanto, le norme denunciate non potrebbero ricevere applicazione nel processo a quo, con conseguente manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, con ordinanza del 29 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/10/90.