Ordinanza n. 465 del 1990

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ORDINANZA N.465

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal T.A.R. per l'Emilia- Romagna, sezione di Parma, sul ricorso proposto da Ferraro Rosalia contro il Provveditorato agli Studi di Parma, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto che il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 12 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui limita il beneficio del trattenimento in servizio oltre il 65o anno di età, al fine di conseguire il trattamento minimo di pensione, al personale della scuola in servizio al 1° ottobre 1974;

 

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola il principio di eguaglianza, in quanto l'aver posto la data del 1° ottobre 1974 come termine di discriminazione ai fini del godimento di detto beneficio non trova giustificazione in sostanziali esigenze dell'ordinamento scolastico o dello stato giuridico degli insegnanti e del personale non docente della scuola, anche perchè la norma stessa si ispira al principio costituzionale di prevedere ed assicurare al lavoratore invalido o anziano mezzi adeguati alle sue esigenze di vita;

 

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

 

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata < < nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65o anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)>;

 

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato)-sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990, < nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65o anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)>.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Mauro FERRI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 16/10/90.