Ordinanza n. 462 del 1990

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ORDINANZA N.462

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lettera F, terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'<Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833>, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Amerighi Amelio e la U.S.L. n. 28 Area Grossetana, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma dell'<Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833>, reso esecutivo con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, nella parte in cui, in violazione del principio di eguaglianza, esclude la corresponsione delle quote di carovita in favore dei pensionati che fruiscono dell'indennità integrativa speciale (quali i pensionati del pubblico impiego), consentendola invece per quei pensionati (quali i pensionati I.N.P.S.) che pur beneficiano di meccanismi di adeguamento automatico della pensione al costo della vita, diversi dalla predetta indennità, ma aventi la stessa funzione;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la inammissibilità della questione.

Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile, in quanto verte su una norma contenuta in un atto non avente forza di legge e non assoggettabile quindi al sindacato costituzionale di questa Corte (ordd. nn. 782, 551 e 255 del 1988).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'<Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833>, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 16/10/90.