ORDINANZA N.462
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lettera F, terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'<Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833>, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Amerighi Amelio e la U.S.L. n. 28 Area Grossetana, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma dell'<Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833>, reso esecutivo con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, nella parte in cui, in violazione del principio di eguaglianza, esclude la corresponsione delle quote di carovita in favore dei pensionati che fruiscono dell'indennità integrativa speciale (quali i pensionati del pubblico impiego), consentendola invece per quei pensionati (quali i pensionati I.N.P.S.) che pur beneficiano di meccanismi di adeguamento automatico della pensione al costo della vita, diversi dalla predetta indennità, ma aventi la stessa funzione;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la inammissibilità della questione.
Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile, in quanto verte su una norma contenuta in un atto non avente forza di legge e non assoggettabile quindi al sindacato costituzionale di questa Corte (ordd. nn. 782, 551 e 255 del 1988).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'<Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833>, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 16/10/90.