Ordinanza n. 425 del 1990

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ORDINANZA N.425

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9- bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Montanini Enrico ed altri e Tardini Luciano ed altro, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile -promosso da Enrico Montanini ed altri nei confronti di Luciano e Gino Tardini al fine di ottenere la risoluzione per finita locazione di un rapporto locativo, per uso non abitativo, in corso all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 e soggetto a proroga-l'adito Pretore di Modena sollevava - con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118, in relazione agli articoli 3 e 42 della Costituzione;

 

che ad avviso dell'autorità remittente le norme censurate, stabilendo per i contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978 il diritto al rinnovo alla scadenza prevista e già prorogata, hanno introdotto una sorta di proroga generalizzata, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di godimento della proprietà privata.

 

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9- bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sostenendo che, una volta esauritosi il periodo transitorio stabilito dagli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978 e dall'art. 15-bis della legge 25 marzo 1982, n. 94, le ulteriori proroghe dei precedenti rapporti locativi relativi ad immobili destinati ad uso abitativo determinavano un irrazionale ripristino della legislazione vincolistica eccezionale, legislazione ormai superata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, che < aveva riportato dopo vari decenni la materia nel regime ordinario>;

 

che, dopo tale decisione, è stato adottato il decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, recante < Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione>;

 

che si rende di conseguenza necessaria una rinnovata valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla luce della ricordata sentenza n. 108 del 1986 e della disciplina dettata dal ricordato D.L. n. 832 del 1986; che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Modena.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Enzo CHELI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 27/09/90.