ORDINANZA N.418
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza relativo a De Santis Gabriele, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a s.s. dell'anno 1990.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, rilevandone il contrasto:
a) con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, l'automatismo della conversione della parte di libertà non ancora eseguita in un ugual periodo di reclusione o di arresto, a seconda della pena pecuniaria originariamente inflitta, non consentendo alcuna discrezionalità del giudice di sorveglianza sulla determinazione della conversione;
b) con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non specifica il momento dal quale far decorrere la conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva, dando così luogo ad un divario interpretativo riscontrabile nella giurisprudenza di Cassazione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che appare privo di fondamento il presupposto interpretativo da cui parte il giudice a quo in base al quale la conversione ex art. 108, primo comma, della legge n. 689 del 1981 sarebbe automatica e non consentirebbe, al giudice di sorveglianza, alcuna discrezionalità nella determinazione della conversione;
che, invero, l'ultima parte del predetto art. 108, primo comma, testualmente dispone che nel caso di decisione sulla conversione de qua <non si applica il disposto dell'art. 67> della legge n. 689 del 1981 e quindi è possibile, per il giudice, la scelta tra la conversione in un periodo di reclusione o di arresto, a seconda della pena pecuniaria originariamente inflitta, e l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova o semilibertà);
che, d'altra parte, neanche sussiste il lamentato divario di giurisprudenza che testimonierebbe la mancata precisazione del momento dal quale far decorrere la conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva;
che, in proposito, va rilevato che delle due sentenze citate dal giudice a quo a sostegno di quest'ultima affermazione, la prima (Cass. pen., Sez. IV, 14 dicembre 1985, n. 1010) si riferisce all'art. 66 della legge n. 689 del 1981 mentre solo la seconda (Cass. Pen., Sez. I, 16 aprile 1987, n. 473) si riferisce effettivamente all'impugnato art. 108, primo comma;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 27/09/90.