Ordinanza n. 417 del 1990

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ORDINANZA N.417

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma e dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Mozzillo Orlando, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, in un procedimento di applicazione della pena su richiesta de]le parti, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 448, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui quest'ultimo non consente al giudice di dare impulso all'integrazione probatoria, dovendo egli invece controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto allo stato degli atti, ed il primo impone di applicare la pena concordata, anche se ritenuta del tutto incongrua, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 313 del 1990 ha ritenuto non fondata la seconda questione con sentenza interpretativa di rigetto e, relativamente alla prima, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, 1. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di legittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

I) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 313 del 1990;

II) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, già ritenuta non fondata, nei sensi di cui in motivazione, dalla sentenza n. 313 del 1990;

questioni promosse dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27/09/90.