ORDINANZA N.417
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma e dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Mozzillo Orlando, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, in un procedimento di applicazione della pena su richiesta de]le parti, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 448, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui quest'ultimo non consente al giudice di dare impulso all'integrazione probatoria, dovendo egli invece controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto allo stato degli atti, ed il primo impone di applicare la pena concordata, anche se ritenuta del tutto incongrua, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 313 del 1990 ha ritenuto non fondata la seconda questione con sentenza interpretativa di rigetto e, relativamente alla prima, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, 1. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di legittimità costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
I) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 313 del 1990;
II) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, già ritenuta non fondata, nei sensi di cui in motivazione, dalla sentenza n. 313 del 1990;
questioni promosse dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 27/09/90.