ORDINANZA N.416
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Bertolucci Renzo, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Orvieto, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto (reg. ord. 286/90), e il Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 nel procedimento penale a carico di Bartolucci Renzo (reg. ord. 301/90), hanno sollevato-in riferimento rispettivamente agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, della Costituzione e agli att. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione-questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui sottrae al giudice il potere-dovere di valutare la congruità della pena richiesta concordemente da P.M. e imputato.
Considerato che questa Corte, con sentenza 313 del 1990, ha: - dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena patteggiata, rigettando la richiesta; -dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 444 nuovo cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, secondo comma, 13, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen.-nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione-perchè l'illegittimità è stata già dichiarata con sentenza 2 luglio 1990 n. 313;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 444 cod. proc. pen., sollevata-in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione - dai Pretori di Orvieto e Pinerolo con le ordinanze 13 febbraio 14 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 27/09/90.