Ordinanza n. 411 del 1990

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ORDINANZA N.411

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 545, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Fedele Giuseppina e Gallina Michele, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Enrico Giuseppina e Rugin Tarcisio, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, il Pretore di Torino ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: <nella parte in cui non prevede la pignorabilità delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'I.N.A.I.L., nelle forme e nei limiti di cui all'art. 545, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione al soddisfacimento di crediti aventi natura alimentare>.

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato, con sentenza n. 572 del 13 dicembre 1989, la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: <nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, delle rendite erogate dall'I.N.A.I.L.>;

che, pertanto, la disciplina della materia è stata modificata in un senso che, pur non coincidendo negli esatti termini, appare quello auspicato dal giudice a quo, al quale, conseguentemente, vanno restituiti gli atti affinchè compia una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.