SENTENZA N.383
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Prando Lino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Prando Lino nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
1.- La sede I.N.P.S. di Ferrara, rettificando il precedente errato computo dei contributi settimanali utili per la pensione, riconosceva che non era dovuta a Prando Lino la maggiorazione sociale di cui all'art. 14-quater della legge n. 33 del 1980 e, quindi, gli richiedeva il rimborso della somma di lire 2.234.000 indebitamente erogatagli al suddetto titolo.
Il Prando, dopo l'esito negativo del ricorso al Comitato provinciale I.N.P.S., adiva il Pretore di Ferrara perchè nei confronti dell'Istituto previdenziale fosse dichiarata non ripetibile la detta somma. ai sensi dell'art. 80 del regio decreto n. 1422 del 1924 e 52 della legge n. 88 del 1989, non essendo l'errata riscossione dipesa dal dolo.
Il Pretore rilevava che l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 autorizzava l'Istituto previdenziale a correggere gli errori commessi nella liquidazione della pensione in ogni tempo; ma non gli consentiva la ripetizione delle somme erogate solo nella ipotesi in cui vi fosse stata, in conseguenza dell'errore, una modifica del provvedimento di assegnazione della pensione e non anche nel caso, come quello in esame, di caducazione dei provvedimento Per inesistenza dei presupposti del riconoscimento del diritto alla pensione. E, quindi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione in quanto risulterebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificato disparità di trattamento tra i pensionati I.N.P.S. ed i pensionati pubblici per i quali, ai sensi degli artt. 204 e 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non sono ripetibili le somme percepite anche nella ipotesi dell'accertata sopravvenuta insussistenza del diritto nonchè per quella tra pensionati I.N.P.S. che egualmente percepiscono e riscuotono le somme in buona fede;
b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto, senza motivo e per una insufficiente tutela della buona fede, sarebbe diminuito il trattamento pensionistico diretto a soddisfare i bisogni primari del titolare e della sua famiglia.
2.- L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3.- La parte privata, costituitasi in giudizio, ha concluso per la fondatezza della questione per motivi sostanzialmente identici a quelli affermati dal giudice remittente.
4.- L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente dei Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione in quanto la disposizione censurata si deve interpretare in maniera tale da comprendere la irripetibilità delle somme erogate e percepite dall'interessato senza dolo, qualunque sia stata la ragione dell'errato pagamento e tanto se l'errore sia caduto sull'an che sul quantum.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Ferrara dubita della legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, interpretato nel senso che, in caso di prestazione pensionistica indebita, non si esclude la ripetibilità dell'indebito in tutte le ipotesi in cui la percezione della pensione sia avvenuta senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione.
A suo parere sarebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e i pensionati pubblici per i quali vale la regola della irripetibilità dell'indebito, sempre che la riscossione sia avvenuta in buona fede, in tutte le ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore e tra gli stessi pensionati I.N.P.S. che percepiscono in buona fede le somme non dovute; b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto la diminuita tutela della buona fede incide su un trattamento diretto a soddisfare i bisogni primari del titolare e della sua famiglia.
2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.
La disposizione in esame risolve radicalmente tutta la problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedi mento, sul quale ha inciso l'errore dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi e i provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi.
In altri termini, è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l'errore sia caduto sull'ansia sul quantum.
Unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato.
La suddetta interpretazione, conforme a quella della Corte di cassazione, è adeguatrice ai precetti costituzionali, ponendo su un piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31/07/90.