Ordinanza n. 378 del 1990

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ORDINANZA N.378

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1990 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Gerla e s.r.l. Intercar, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. l9/1a serie speciale dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione proposto dalla s.r.l. Gerla avverso un decreto ingiuntivo-emesso sulla base di estratti autentici del registro I.V.A. - relativo al pagamento delle riparazioni, con sostituzione di alcune parti, di una autovettura, il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile;

che ad avviso del giudice a quo la norma censurata, nel comprendere tra le prove scritte idonee (art. 633 c.p.c.) all'emissione del decreto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 2214 segg. c.c., nonchè delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, purchè regolarmente tenute, per i crediti degli imprenditori relativi alle sole somministrazioni di merci e di denaro, e non anche alle prestazioni di servizi, concreterebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto tra tali categorie di crediti non vi è alcuna differenza alla luce della ratio della norma che introduce, a favore degli imprenditori, una facilitazione sul piano probatorio sul presupposto della particolare attendibilità delle loro scritture che, benchè atti di parte, sono tuttavia ;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che condizione di ammissibilità del procedimento monitorio per quel che riguarda i crediti pecuniari o di cose fungibili è la determinatezza o l'agevole determinabilità quantitativa dell'oggetto della prestazione (art. 633, primo comma, c.p.c.: ; somme dovute a titolo di compenso o di rimborso per attività funzionali o professionali purchè determinabili in base a tariffe legalmente approvate; );

che a tale condizione è legato lo stesso regime della prova scritta idonea, racchiuso nell'art. 634 c.p.c. con riferimento all'art. 633, primo comma n. 1, c.p.c.; che, in considerazione di ciò, si giustifica che gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatoriamente tenute dall'imprenditore siano prova scritta idonea per i soli crediti dello stesso relativi a somministrazione di danaro e di merci, vale a dire aventi un oggetto determinato in re ipsa (somme di danaro) ovvero il prezzo di merci il cui ammontare è comunque agevolmente determinabile sulla base di elementi obbiettivi, quali il prezzo corrente stabilito per atto della pubblica autorità o quello desumibile da listini o da mercuriali (cfr.artt. 1474 e 1515, terzo comma, c.c.), e non anche per quelli aventi ad oggetto compensi per prestazioni di servizi, crediti, questi ultimi, che non presentano alcuno dei requisiti suindicati; che pertanto non ricorre la denunciata violazione del principio di uguaglianza, sicchè la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25/07/90.