ORDINANZA N.376
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Ferro Carmelo, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Catarinolo Calogero, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con due ordinanze emesse il 12 dicembre 1989 e il 30 gennaio 1990 in altrettanti procedimenti a carico di imputati condannati in primo grado con il rito degli irreperibili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia munito di specifico mandato;
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione, vanno riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato;
e che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi da quelli allora esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25/07/90.