ORDINANZA N.375
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi con quattro ordinanze emesse il 10 ottobre 1989 (due ordinanze) e il 7 novembre 1989 (due ordinanze) dalla Corte d'appello di Caltanissetta, iscritte ai nn. 279, 280, 281 e 282 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con quattro ordinanze emesse due il 10 ottobre 1989 e due il 7 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace non irreperibile di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia munito di specifico mandato;
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione, vanno riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato;
e che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace sia non irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di conferire al suo difensore lo specifico mandato richiesto dalla norma denunciata;
che, peraltro, le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi da quelli allora esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25/07/90.