ORDINANZA N.358
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), e successive modifiche, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a Ruggeri Roberto, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a De Falco Dora, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano-con ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 nel procedimento di sorveglianza relativo a Ruggeri Roberto (R.O. n. 232/90) e il 28 settembre 1989 nel procedimento di sorveglianza relativo a Di Falco Dora (R.O. n. 233/90)-ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche, nella parte in cui preclude l'accesso all'affidamento in prova al condannato che non abbia subito un periodo minimo di detenzione.
Considerato che la Corte ha già dichiarato, con la sentenza n. 569 del 1989, costituzionalmente illegittimo l'art. 47, terzo comma, della legge n. 354/1975, come modificato dall'art. 11 della legge n. 663/1986;
che pertanto la questione sollevata è manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 89 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354, così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con le ordinanze 18 ottobre e 26 settembre 1989, perchè l'illegittimità è già stata dichiarata con sentenza 13 dicembre 1989, n. 659.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20/07/90