Sentenza n. 332 del 1990

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SENTENZA N.332

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990 dal Consiglio regionale avente per oggetto: <L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso la Fidi Toscana S.p.A.>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 marzo 1990, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1990.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'avv.

Mario P. Chiti per la Regione.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 19 marzo 1990, ha impugnato la legge della Regione Toscana approvata il 7 dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio 1990. Tale legge istituiva presso la Fidi Toscana S.p.A., un fondo speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di leasing, effettuate dalle imprese - indicate dall'art. 3 della legge reg. 14 novembre 1988, n. 83 - costituite prevalentemente da giovani disoccupati al di sotto del trentacinquesimo anno di età, da lavoratori disoccupati e da emigranti che fossero cittadini italiani e avessero fissato la loro residenza in Toscana.

Secondo quanto esposto nel ricorso la legge, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dopo il rinvio del Governo, non avrebbe tenuto conto, nel testo approvato in seconda lettura, di taluni rilievi formulati in sede di rinvio. Continuerebbe, infatti, a non essere "specificata la natura degl'interventi attuati attraverso il fondo di garanzia", nè ad essere Rassicurato il rispetto dei limiti delle agevolazioni concedibili in base alla legislazione nazionale, sia con riferimento all'abbattimento dei tassi d'interesse, sia con riguardo all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta".

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, che la legge impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

2.- Davanti a questa Corte si é costituita la Regione Toscana, chiedendo che la questione proposta sia dichiarata non fondata, in quanto gli interventi da attuarsi, attraverso l'impiego dei Fondo di garanzia previsto dalla legge impugnata, sono desumibili dalla legge n. 83 dei 1988, si esplicano secondo le modalità ivi indicate e non attengono ad agevolazioni creditizie. Con ampia memoria la Regioneribadisce le su dette considerazioni e insiste nelle sue conclusioni.

Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se la legge reg. Toscana approvata il 7 dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio 1990, istitutiva di un fondo speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di leasing, effettuate dalle imprese indicate nell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 83, violi i limiti alle agevolazioni creditizie stabiliti dalla legislazione statale, <sia con riferimento all'abbattimento dei tassi d'interesse, sia con riguardo all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta>.

Secondo il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, la legge violerebbe, sotto tale profilo, i limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 117 della Costituzione.

2. - La questione è infondata.

Va premesso che l'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha incluso tra le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, anche quelle concernenti gl'interventi per agevolare l'accesso al credito.

Questa Corte ha precisato (sentenze n. 547 del 1989 e n. 735 del 1988) che l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 non ha inteso così configurare una materia a sè, distinta da quelle espressamente attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della Costituzione, bensì ha inteso identificare un'attribuzione strumentale, che fa parte integrante delle materie di competenza regionale a contenuto economico. Spetta pertanto alle regioni ordinarie (sentenza n. 1066 del 1988) il potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie, l'assegnazione di contributi e di fondi, l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negl'interessi, purchè tali interventi risultino collegati alle materie di competenza regionale e rispettino (sentenze n. 80 e n. 547 del 1989; n. 441 del 1988) i principi della legislazione statale.

Nel ricorso non si contesta che le agevolazioni concesse dalla legge impugnata attengano a materia di competenza regionale, ma si deduce unicamente che esse si pongono in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato riguardo all'<abbattimento dei tassi d'interesse> e <all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta>.

Tali censure sono sprovviste di qualsiasi fondamento, considerato l'effettivo contenuto della legge impugnata; questa non ha per oggetto nè la riduzione dei tassi d'interesse gravanti sulle imprese beneficiate, mediante accollo di parte di essi da parte della regione o di altri enti, nè l'erogazione di contributi.

Va osservato in proposito che, con legge 5 giugno 1974, n. 32, la Regione Toscana aveva promosso (art. 1) la costituzione della <Fidi Toscana S.p.A.>, a prevalente partecipazione regionale, con la finalità (art. 4) di agevolare l'accesso al credito-nonchè ad altre forme di finanziamento, come il factoring e il leasing-delle imprese di minori dimensioni operanti in settori d'interesse regionale. Detta legge autorizzava (artt. 8 e 9) la Fidi Toscana S.p.A. a stipulare con determinate aziende ed istituti di credito apposite convenzioni, al fine di stabilire modalità e condizioni per la concessione di prestiti e il regime delle relative garanzie.

Successivamente, la legge regionale 14 novembre 1988, n. 83 programmava, a sostegno dell'occupazione, una serie d'interventi - attraverso la creazione di nuove imprese-tra i quali erano comprese varie forme d'incentivazione finanziaria, ivi compresa (art. 4) la prestazione di <garanzie accessorie per la stipulazione di mutui>.

La legge impugnata si inserisce in questo quadro d'interventi, prevedendo la costituzione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di un fondo speciale con il quale garantire (con le modalità determinate da convenzioni con istituti bancari stipulati a norma degli artt. 8 e 9 della legge reg. n. 32 del 1974) le operazioni di credito e medio termine e di leasing. La misura delle garanzie che possono essere prestate - in ordine alla quale nel ricorso non si indica alcuna norma statale di principio che possa ritenersi violata-è rimessa a convenzioni con gl'istituti di credito e con le società di leasing, secondo le procedure già regolate dalla legge n. 32 del 1974.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è evidente, pertanto, che la legge impugnata ha carattere meramente accessorio rispetto alla normativa regionale vigente e persegue lo scopo di renderla operante, attribuendo alle imprese previste dall'art. 3 della legge reg. n. 83 del 1988, la possibilità di fruire del sostegno delle garanzie che ne facilitino l'accesso al credito. A tal fine viene prevista la creazione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di un apposito fondo.

Ne deriva che la normativa contestata, non prevedendo nè <l'abbattimento dei tassi d'interesse>, nè <l'erogazione di contributi alle imprese> in relazione a concrete operazioni di credito - le cui modalità sono demandate ad apposite convenzioni alla stregua degli artt. 1 e 2 della legge impugnata-non è idonea a violare i limiti della legislazione statale, nè, quindi, opera in contrasto con l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo indicato nel ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990 intitolata: <L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso la Fidi Toscana S.p.A.>, proposta in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/07/90.