Ordinanza n. 322 del 1990

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ORDINANZA N.322

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, nonchè di cessazione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, in relazione all'art. 1591 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Batelli Fara e De Luce Raffaele, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni per il mancato rilascio, alla scadenza del contratto di locazione, di un immobile destinato ad uso abitativo, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, deducendo che detta norma, nella parte in cui non esclude il risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, nelle locazioni di natura abitativa, integri una disparità di trattamento illegittima in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo, traendo spunto dalla sentenza n. 22 del 1989 di questa Corte, ha osservato che, se l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1591 del codice civile alle locazioni non abitative appare giustificata dalla grave difficoltà per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro, detto principio può essere esteso anche alle locazioni abitative, per le quali la situazione di mercato appare identica, se non peggiore;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della sollevata questione.

Considerato che con la sentenza n. 22 del 1989 questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l'art. 2 del decreto legge n. 393 del 1987 costituisce un intervento eccezionale del legislatore, volto a disciplinare situazioni di assoluta singolarità, e che quindi la deroga all'art. 1591 del codice civile poteva giustificarsi in relazione alla limitatezza del periodo per il quale era circoscritta, tenuto conto, da un lato, di una situazione di mercato degli immobili ad uso non abitativo condizionata da un lungo regime transitorio e, dall'altro, dei peculiari meccanismi previsti dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978 (per le sole locazioni non abitative) per facilitare la stipulazione di nuovi contratti;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (v. ad es. sent. n. 49 del 1989 e ord. n. 229 del 1990), una norma siffatta non può essere assunta come tertium comparationis in quanto esprime una regola di carattere eccezionale e derogatorio, non utilmente comparabile ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonchè di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05/07/90.