Sentenza n. 318 del 1990

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SENTENZA N.318

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 17 marzo 1990, depositato in cancelleria il 27 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 concernente <Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67> limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1990.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Piemonte e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 17 marzo 1990 la Regione Piemonte ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989, pubblicata sulla G.U del 17 gennaio 1990, e concernente "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge Il marzo 1988 n. 67", limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191, in quanto invasiva della competenza in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera costituzionalmente attribuita alla Regione.

Premette la ricorrente che l'art. 17, comma 31, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) ha autorizzato per il 1989 una spesa di 3.500 miliardi "per le stesse finalità di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130", cioé "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonchè per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

Il successivo comma 34 dello stesso art. 17 stabilisce che "al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento il C.I.P.E.... può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici... a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64".

L'art. 20 della stessa legge finanziaria n. 67/1988 - contenuto nel distinto capo dedicato alle "disposizioni in materia sanitaria" - ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonchè per la realizzazione di residenze per gli anziani e soggetti non autosufficienti. Il finanziamento degli interventi, per un importo complessivo di 30.000 miliardi, viene effettuato mediante mutui contratti dalle Regioni, il cui ammortamento é assunto a carico del bilancio dello Stato. 1 criteri generali per la programmazione degli interventi, da finalizzare a obiettivi indicati dalla legge, dovevano essere definiti dal Ministro della sanità, che vi 'ha provveduto con d.m. 29 agosto 1989, n. 321. Spettava successivamente alle Regioni, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto predetto, predisporre "il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare (art. 20, comma 4).

Al C.I.P.E. é attribuita la competenza di determinare le quote di mutuo da contrarre da parte delle Regioni nei diversi esercizi e poi di approvare il programma nazionale, predisposto dal Ministero della sanità sulla base dei programmi regionali. Le Regioni, a loro volta, devono presentare infine "in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione". Tali progetti sono sottoposti al vaglio di conformità da parte del Ministero della sanità e ad approvazione del C.I.P.E. che decide sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici (art. 20, comma 5).

Ciò premesso, osserva la ricorrente che i due procedimenti di programmazione e di finanziamento, disciplinati rispettivamente dall'art. 17, commi 31 e 34, e dall'art. 20, sono dei tutto distinti, e diversi per presupposti, forme, soggetti, modalità di svolgimento, e per fonti di finanziamento. Con la delibera impugnata il C.I.P.E. ha invece operato una commistione fra i due gruppi di disposizioni, approvando ai Sensi dell'art. 17, comma 34, alcuni progetti da finanziare con i fondi di cui all'art. 20. In particolare, la delibera, al punto 20, approva fra gli altri progetti "da finanziare a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge li marzo 1988, n. 67" due progetti di edilizia ospedaliera localizzati in Piemonte. Progetti per i quali la giunta aveva richiesto il finanziamento con i fondi FIO, ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge n. 67/1988, non con i fondi per gli interventi in materia di edilizia ospedaliera, stanziati dall'art. 20 della stessa legge, e destinati ad essere impiegati secondo programmi regionali deliberati ai sensi dei comma 4 dello stesso art. 20.

Deduce quindi la Regione di non lamentare il fatto in sè dell'avvenuto finanziamento dei due progetti, bensì il fatto che il C.I.P.E. abbia finanziato i due progetti in questione con l'utilizzo di una larga parte della quota spettante al Piemonte per i programmi di edilizia ospedaliera, del tutto al di fuori dei procedimenti di programmazione prescritti dall'art. 20.

Il C.I.P.E. ha invero deliberato il finanziamento ai sensi dell'art.17, comma 34, il quale prevede l'approvazione di progetti "a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore", ma fra le "leggi di settore" non può essere incluso anche l'art. 20 della stessa legge n. 67/1988, poichè é di tutta evidenza che, quando l'art. 17, comma 34, rinvia a "leggi di settore", non rinvia a disposizioni della stessa legge n. 67, bensì a leggi particolari preesistenti, che prevedessero finanziamenti statali diretti di progetti di opere.

L'art. 20 invece prevede uno speciale procedimento per l'approvazione e il finanziamento dei progetti di edilizia ospedaliera, che passa attraverso:

a) la formulazione di criteri generali da parte del Ministro della sanità,

b) la formulazione di programmi da parte della Regione,

c) l'approvazione del programma nazionale, e, infine,

d) la presentazione, da parte della Regione, dei progetti suscettibili di immediata valutazione: e prevede altresì la competenza consultiva e istruttoria di appositi organismi di settore per l'esame dei programmi e dei progetti (Nucleo di valutazione per l'economia sanitaria: comma 2; vaglio di conformità dei Ministero della sanità: comma 5). Ma tutto ciò é stato trascurato dal C.I.P.E., che ha preteso di omettere l'intera procedura prevista dall'art. 20, e di approvare direttamente i progetti utilizzando le risorse destinate dall'art. 20 all'edilizia ospedaliera.

Ne consegue - secondo la ricorrente - l'invasione della sfera di competenza in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera costituzionalmente attribuita alla Regione.

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha resistito al ricorso.

Considerato in diritto

1. - La Regione Piemonte ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989-concernente <Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67> -ritenendola, al punto 20, nn. 190 e 191, invasiva della competenza attribuita alla Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dall'art. 117 della Costituzione, e precisata nel senso della potestà programmatoria dagli artt. 11 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Deduce la ricorrente che essa aveva chiesto il finanziamento dei due progetti (concernenti strutture ospedaliere) considerati dalla deliberazione nella parte impugnata, ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge n. 67 del 1988 (disposizione che autorizza, per il 1989, una spesa di 3.500 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia, nelle infrastrutture, per la tutela dei beni ambientali e culturali, per opere di edilizia universitaria e scolastica). E lamenta che il C.I.P.E. -richiamandosi alla facoltà, prevista dal comma 34 del citato art. 17, di approvare, nella stessa seduta dedicata all'approvazione dei progetti di cui al comma 31, altri progetti immediatamente eseguibili a valere sulle risorse finanziarie recate da leggi di settore-abbia invece finanziato i due progetti utilizzando larga parte della quota spettante al Piemonte sui fondi stanziati dall'art. 20 della legge n. 67 del 1989 (concernente il finanziamento, per complessivi 30.000 miliardi, di un programma pluriennale di interventi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico).

In tal modo il C.I.P.E. avrebbe omesso interamente il procedimento previsto dalla predetta disposizione, al quale le Regioni sono chiamate a partecipare nell'esercizio delle funzioni programmatorie ad esse spettanti (secondo i commi quarto e quinto del citato art. 20, le Regioni predispongono, secondo i criteri generali formulati con decreto del Ministro della sanità, programmi di interventi, sulla base dei quali il Ministro redige il programma nazionale, da approvare a cura del C.I.P.E.), ed avrebbe operato in modo da frustrare le relative competenze regionali, da essa esercitate con deliberazione del Consiglio regionale del 30 gennaio 1990.

2. - Successivamente alla proposizione del ricorso - al quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha resistito, costituendosi per il tramite dell' Avvocatura dello Stato - il C.I.P.E., con deliberazione del 12 aprile 1990, ha adottato <determinazioni interpretative> della delibera impugnata.

L'atto dispone che <l'operatività> della delibera, nella parte impugnata dalla Regione Piemonte, è <subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione del programma pluriennale> dell'art. 20, comma quinto, della legge n. 67 del 1988, e prevede che il C.I.P.E., in sede di approvazione di detto programma, provvederà alla ripartizione definitiva della somma di L. 7.481 miliardi di cui alla delibera 13 ottobre 1989 (che tale somma determinava entro il limite di 10.000 miliardi previsto dall'art. 20, comma quinto, della legge n. 67 del 1988, per i mutui da assumere per il triennio 1988-1990), definendo la compatibilità finanziaria tra dette quote di riparto e le determinazioni di cui al punto 20 della delibera 19 dicembre 1989.

Poichè con il provvedimento sopravvenuto il C.I.P.E. riconosce la fondatezza delle censure mosse contro la deliberazione impugnata dalla Regione Piemonte (che della mancata osservanza del procedimento di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 si era appunto doluta) e condiziona l'operatività di essa a un riesame della situazione, da effettuare nelle forme procedimentali prima neglette, il detto provvedimento sopravvenuto si risolve in una revoca della deliberazione impugnata, con riserva di futura nuova determinazione, avverso la quale la Regione potrà, ove ne ricorrano i presupposti, muovere eventuali doglianze.

Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05/07/90.