Ordinanza n. 291 del 1990

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ORDINANZA N.291

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1989 (nn. 11 ordinanze), il 9 dicembre 1989 (nn. 9 ordinanze) ed il 27 dicembre 1989 (n. 1 ordinanza), del Tribunale di Roma iscritte rispettivamente ai numeri da 93 a 113 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con undici ordinanze del 7 dicembre 1989, con nove ordinanze del 9 dicembre 1989 e con un'ordinanza del 27 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui prevede l'arresto dello straniero che contravvenga al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'applicabilità allo straniero stesso, in caso di convalida dell'arresto, di misure cautelari personali.

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno riuniti, che tutte le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nel corso di procedimenti per violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.

Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, il cui nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14/06/90.