Ordinanza n. 290 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.290

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1989 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa nel procedimento di esecuzione per concessione della liberazione anticipata relativo a Marras Sandro, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la concessione della liberazione anticipata ad un detenuto in esecuzione di pena presso la casa di reclusione di Volterra, il Magistrato di sorveglianza di Pisa-<<delegato> dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari (giudice competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato, nonostante questi avesse richiesto di essere sentito dal Tribunale stesso - ha, con ordinanza del 16 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, il quale dispone che <ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione>;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando l'atto d'intervento depositato in altro giudizio conseguente ad analoga questione sollevata dallo stesso Magistrato di sorveglianza di Pisa (ordinanza del 6 novembre 1989, relativa ad un procedimento per revoca della semilibertà) e ritenuta manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 207 del 1990.

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio non demandato alla cognizione del Magistrato di sorveglianza di Pisa, cui, anche in materia di concessione della liberazione anticipata, viene soltanto <delegato> il compito di <sentire> l'interessato <in vista e al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo> ad altro giudice (cfr., con riguardo ad una funzione meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione, la sentenza n. 112 del 1964), quale è appunto, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari;

e che, quindi, difettando il giudice a quo di ogni potere decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare in tale <materia> questioni di legittimità costituzionale (v. ordinanza n. 207 del 1990).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 16 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14/06/90.