Ordinanza n. 270 del 1990

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ORDINANZA N.270

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Tribunale militare iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 13 dicembre 1989 il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 codice penale, nella parte in cui non consente l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Considerato che è nel frattempo entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio u.s.;

che l'art. 4 di tale legge dispone la sostituzione dell'art. 166 codice penale, il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale, mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace;

che di conseguenza a tutte le pene accessorie militari è, in forza della nuova legge, esteso il beneficio suddetto;

che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo perchè, alla luce della normativa sopravvenuta, riesamini se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova affinchè riesamini la rilevanza della questione sollevata alla luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/05/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25/05/90.