ORDINANZA N.270
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Tribunale militare iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con ordinanza 13 dicembre 1989 il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 codice penale, nella parte in cui non consente l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Considerato che è nel frattempo entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio u.s.;
che l'art. 4 di tale legge dispone la sostituzione dell'art. 166 codice penale, il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale, mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace;
che di conseguenza a tutte le pene accessorie militari è, in forza della nuova legge, esteso il beneficio suddetto;
che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo perchè, alla luce della normativa sopravvenuta, riesamini se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova affinchè riesamini la rilevanza della questione sollevata alla luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/05/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25/05/90.