Sentenza n. 262 del 1990

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SENTENZA N.262

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato l'11 dicembre 1989, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto n. 247-T del 20 luglio 1989, con il quale il Ministro dei trasporti ha riconosciuto alla competenza del Commissario della gestione governativa per le ferrovie del Sud-Est le modifiche dei programmi e di ogni altra condizione di esercizio delle autolinee in atto ed ha attribuito al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i provvedimenti concernenti le autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione, affidandone l'istruttoria alla Divisione 32.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avvocato Paolo Giocoli Nacci per la Regione Puglia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, assumendo la invasione di proprie competenze per effetto del decreto del Ministro dei trasporti in data 20 luglio 1989, con il quale sono state riconosciute di competenza del Commissario della gestione governativa per le Ferrovie del sud-est le modifiche dei programmi e di ogni altra condizione di esercizio delle autolinee in atto, integrative dì dette ferrovie, e sono stati attribuiti ad un ufficio ministeriale i provvedimenti concernenti le autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione.

La Regione ricorrente - ricordato che, in attuazione dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), il Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e d'intesa con la stessa Regione Puglia, con decreto 20 settembre 1985, aveva provveduto al riscatto delle concessioni ferroviarie gestite dalla Società Ferrovie del Sud-est ed al contestuale rilievo dei servizi automobilistici integrativi, disponendo la gestione commissariale governativa dei relativi servizi - si duole che il provvedimento ora impugnato, pur nella forma di disposizioni conseguenti al riordinamento interno di alcuni uffici ministeriali, inciderebbe nella sfera delle attribuzioni regionali, operando una illegittima riappropriazione di competenze allo Stato in una materia (linee automobilistiche di interesse regionale) che spetta invece alla Regione, ai sensi degli artt. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a che é stata riconosciuta tale anche nel decreto ministeriale (20 settembre 1985), sopra ricordato, nel quale é opportunamente precisato che le autolinee delle ferrovie Sud-est sono tutte "di concessione regionale".

2.- Si é costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, chiarendo che il provvedimento impugnato ha natura di atto interno, preordinato a regolare l'ordine di competenze in seno all'apparato statale; rimarrebbero pertanto salve le attribuzioni regionali nella specifica materia, anche relativamente a quanto contemplato nella seconda parte del provvedimento censurato rispetto alle "linee di nuova acquisizione", dovendosi intendere che le determinazioni contenute in tale del decreto ministeriale sono destinate a produrre effetti solo attraverso le forme, le procedure e gli atti preordinati dall'ordinamento e nel rispetto delle competenze amministrative spettanti alle Regioni.

3.- In prossimità dell'udienza di discussione la Regione ricorrente ha depositato una memoria nella quale contesta la tesi della controparte, diretta a ravvisare nel decreto ministeriale impugnato un "atto interno" con cui lo Stato si limiterebbe a dettare disposizioni di carattere "imprenditoriale", in considerazione della veste da esso assunta di proprietario delle autolinee integrative delle dette ferrovie.

Ad avviso della ricorrente, viceversa, entrambe le patri di cui si compone il provvedimento sono invasive della sfera di competenza regionale: la prima, infatti, pretendendo di attribuire al Commissario della gestione governativa le "modifiche dei programmi e di ogni altra condizione di esercizio" delle autolinee, assegnerebbe funzioni che notoriamente attengono a materia di competenza della Regione, mentre al gestore delle autolinee non possono che spettare mere proposte in tal senso, da sottoporre alle determinazioni regionali; la seconda, concernente le autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione governativa, sottrarrebbe alla Regione sia l'attività istruttoria che quella decisionale in ordine ad ulteriori concessioni a favore delle ferrovie del sud-est.

Considerato in diritto

1.-Con ricorso per conflitto di attribuzione la Regione Puglia sostiene che il Ministro dei trasporti avrebbe invaso proprie competenze, avendo provveduto, con il decreto in data 20 luglio 1989, alla riorganizzazione degli uffici statali preposti alle autolinee integrative delle ferrovie sud-est (già in concessione) affidate, unitamente alle autolinee stesse, alla Gestione commissariale governativa in virtù di un precedente provvedimento ministeriale, adottato d'intesa con la Regione ricorrente, e avendo, quindi, attribuito ad un ufficio ministeriale la competenza relativa ai provvedimenti concernenti le autolinee di nuova acquisizione da parte della Gestione commissariale predetta.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Come risulta dagli atti del giudizio, con un precedente decreto del Ministro dei trasporti adottato in data 20 settembre 1985, di intesa (espressa con lettera n. 26/3288 del 26 giugno 1985) con la Regione Puglia, era stato dichiarato il riscatto delle concessioni ferroviarie gestite dalla Società ferrovie del sud est, <con contestuale rilievo dei servizi automobilistici integrativi>, ed era stata disposta l'assunzione da parte del Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile e dei tra sporti in concessione - della gestione governativa dei predetti servizi ferroviari ed automobilistici, in attesa della definitiva disciplina legislativa in materia di ferrovie d'interesse regionale.

Con il decreto ministeriale del 1989, impugnato dalla Regione Puglia, non si introduce, sul piano sostanziale, alcuna modifica all'assetto dei rapporti, come determinato dal precedente decreto ministeriale del 1985 adottato di intesa con la Regione, perchè l'atto impugnato, come posto in evidenza dalla Avvocatura generale dello Stato, si limita a definire, nell'ambito dell'Amministrazione statale, le competenze degli Uffici relativamente alla gestione commissariale governativa. Nè una modifica di tale assetto può ravvisarsi nella previsione che <i provvedimenti concernenti le autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione sono attribuiti alla competenza del direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione>. Anche il significato di questa disposizione è chiaro nel senso di una mera specificazione di competenza, essendosi voluto solo stabilire che debba essere il Direttore generale, e non altro organo o ufficio del Ministero, ad occuparsi delle <autolinee di nuova acquisizione da parte della predetta gestione>, sempre che tale acquisizione da parte della Gestione commissariale governativa sia consentita nell'ambito delle attribuzioni già ad essa spettanti in virtù del decreto ministeriale del 1985, adottato di intesa con la Regione <in attesa della definitiva disciplina legislativa in materia di ferrovie di interesse regionale>.

Il decreto impugnato, avendo tale limitata portata, non è perciò invasivo di attribuzioni della Regione e, quindi, non lesivo, limitandosi a definire la distribuzione delle competenze di uffici ministeriali per l'esercizio di funzioni già spettanti all'amministrazione dello Stato, per cui, mancando il presupposto del conflitto, il ricorso della Regione Puglia è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Puglia nei confronti del decreto del Ministero dei trasporti in data 20 luglio 1989.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/05/90.

Depositata in cancelleria il 25/05/90.