ORDINANZA N.222
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Comincini Emilio, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza dell'11 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 79 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663) nella parte in cui considera ostativa alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova la pena inflitta superiore a tre anni, ma in seguito ridotta in misura inferiore al limite suddetto a seguito di amnistia o di condono.
Considerato che il giudice a quo denunzia l'interpretazione che della disposizione impugnata è stata data da una parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, in contrasto con altra lungamente consolidata;
che, al riguardo il Tribunale critica, sotto il profilo dell'esatta aderenza al dettato normativo, i risultati cui tale giurisprudenza è da ultimo pervenuta;
che, però, il Tribunale rimettente, nel momento in cui sollevava la questione, non poteva conoscere nè la sentenza n. 386 di questa Corte, che veniva pubblicata sotto la stessa data dell'11 luglio 1989, e tanto meno la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 16 novembre 1989, n. 20;
che, pertanto, è opportuno che il Tribunale esamini anche le dette due sentenze al fine di considerare se ritenga tuttora attuale la rilevanza della questione, in ogni caso decidendo in piena libertà sul piano interpetrativo attesa la situazione che è venuta a verificarsi nella giurisprudenza della Corte di cassazione; che, conseguentemente, è opportuno restituire gli atti al giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per il riesame della questione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/04/90.