ORDINANZA N.214
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n.60 del 2 febbraio 1990.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 6 giugno 1989 del Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale contro Purpiglia Pasquale, mentre la motivazione della sentenza nella parte in cui si riferisce alla manifesta inammissibilita' riguarda ampiamente anche la questione di legittimita' dell'art.219 codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel testo invece del dispositivo della sentenza n. 60 del 1990 e' stata omessa per errore la trascrizione delle parole <dell'art. 219 e>, che, pertanto, si ravvisa la necessita' di correggere l'errore materiale occorso.
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 60 del 1990 sia corretto il seguente errore materiale: -nel dispositivo, al secondo rigo del numero 1 dopo le parole <legittimita' costituzionale> siano inserite le parole <dell'art.219 e>.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.