Ordinanza n. 213 del 1990

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ORDINANZA N.213

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal T.A.R. del Veneto sul ricorso proposto da Dumitrescu Bartes Tudor Alexandru contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Padova, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta il T.A.R. del Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233-in riferimento all'art. 10, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, prevedendo l'iscrizione all'albo dei medici per gli stranieri dotati della relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati con i quali il Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale sulla base della reciprocità, senza consentirla, anche in mancanza di detti accordi, agli stranieri ai quali sia impedito nello Stato di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.

Considerato che, nelle more del giudizio avanti la Corte costituzionale, l'art. 10, settimo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha introdotto la possibilità per i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia di chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, e che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice rimettente, al quale vanno quindi rinviati gli atti rispettivi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/04/90.