ORDINANZA N.197
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Rieti sul ricorso proposto da Pitoni Adolfo ed altra contro l'Ufficio del registro di Rieti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per un accertamento di valore relativo all'imposta di registro, la Commissione tributaria di secondo grado di Rieti, dovendo decidere in ordine alla tempestività del ricorso introduttivo, con ordinanza in data 3 dicembre 1988, ha sollevato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, disponendo la proroga di soli termini che scadono durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non considera in alcun modo quei termini che, pur scadendo successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto periodo;
che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della Costituzione;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, in via preliminare, l'irrilevanza della questione e, nel merito, la manifesta infondatezza della stessa
Considerato che la questione appare rilevante in quanto, come evidenziato nell'ordinanza di rimessione, dalla sua definizione dipende la decisione in ordine alla ritualità del ricorso introduttivo;
che, per quanto attiene al merito, questa Corte, nell'esaminare una fattispecie legislativa analoga alla presente, ha già ritenuto che < ... la scelta discrezionale compiuta dal legislatore, diretta non tanto a sanare tutti gli effetti> che l'evento di carattere eccezionale < può aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma soltanto quegli effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini processuali, possano aver ostacolato in misura più consistente la tutela giurisdizionale, non appare affatto irragionevole> (ord. n. 650 del 1988);
che in tale principio, che va, anche in questo caso, ribadito, è insita l'affermazione, seppur implicita, dell'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, non potendosi ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento straordinario sia assimilabile alla mera difficoltà, che potrebbe derivare dal decorso del termine nello stesso periodo, in quanto, in quest'ultimo caso, l'esercizio del diritto, anche se reso più difficoltoso, non è comunque impedito;
che, infine, anche in relazione all'ipotesi - peraltro inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo-del termine processuale scadente un solo giorno dopo la cessazione del disservizio, non può che ribadirsi quanto già affermato nell'ordinanza n. 650 del 1988 e cioè che tale evenienza < ... costituisce un mero inconveniente inidoneo ad inficiare la ragionevolezza> della valutazione operata dal legislatore < < nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti>;
che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.