Ordinanza n. 195 del 1990

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ORDINANZA N.195

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1989 dal Pretore di Vallo della Lucania nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Feo Carlo ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania, nel processo penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1° luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n.349, nella parte in cui, anche in materia di danno ambientale di contenuto paesaggistico, non attribuisce alla Regione il diritto al risarcimento del danno e la relativa azione civile;

 

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 5, primo comma, della Costituzione (riconoscimento delle autonomie locali), 9, secondo comma, della Costituzione (tutela del paesaggio), 24, primo comma, della Costituzione (tutela giudiziaria) e 117 della Costituzione (competenza regionale);

 

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza della questione.

 

Considerato che, a parte il rilievo secondo cui l'ambiente, pur essendo un bene immateriale unitario, ha varie componenti, ciascuna delle quali può costituire, anche isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio), la norma dispone che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo Stato ma che la relativa azione, anche se esercitata in sede penale, è promossa non solo dallo Stato ma anche dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, e quindi anche dalla Regione per i beni siti in essa;

 

che, pertanto, la Regione può costituirsi parte civile nel processo penale contro gli autori del fatto produttivo del danno ambientale di beni siti in territorio regionale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento;

 

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt.5, 9, 24 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Vallo della Lucania con la ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco GRECO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 12/04/90.