ORDINANZA N.195
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1989 dal Pretore di Vallo della Lucania nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Feo Carlo ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania, nel processo penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1° luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n.349, nella parte in cui, anche in materia di danno ambientale di contenuto paesaggistico, non attribuisce alla Regione il diritto al risarcimento del danno e la relativa azione civile;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 5, primo comma, della Costituzione (riconoscimento delle autonomie locali), 9, secondo comma, della Costituzione (tutela del paesaggio), 24, primo comma, della Costituzione (tutela giudiziaria) e 117 della Costituzione (competenza regionale);
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza della questione.
Considerato che, a parte il rilievo secondo cui l'ambiente, pur essendo un bene immateriale unitario, ha varie componenti, ciascuna delle quali può costituire, anche isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio), la norma dispone che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo Stato ma che la relativa azione, anche se esercitata in sede penale, è promossa non solo dallo Stato ma anche dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, e quindi anche dalla Regione per i beni siti in essa;
che, pertanto, la Regione può costituirsi parte civile nel processo penale contro gli autori del fatto produttivo del danno ambientale di beni siti in territorio regionale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt.5, 9, 24 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Vallo della Lucania con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.