Sentenza n. 194 del 1990

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SENTENZA N.194

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1989 dal T.A.R. per la Lombardia - Sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il Comitato regionale di controllo-Regione Lombardia ed altro, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

 1.- Nel corso di un giudizio promosso da Giovanna Pitossi e Paola Duina per l'annullamento del provvedimento n. 37920 del 4 aprile 1989, con cui il Comitato regionale di controllo ha invalidato la nomina in ruolo delle ricorrenti (con la qualifica di operatrici tecniche addette alla lavanderia) disposta dal Commissario straordinario degli Spedali Civici di Brescia (deliberazione n. 503 dei 28 febbraio 1989), il T.A.R. della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 28 luglio 1989, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, "nella parte in cui non salvaguarda la posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali la cui graduatoria sia risultata in corso di validità, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla data in cui ha assunto effetto la predetta legge n. 554 del 1988".

Dopo questa data (1° gennaio 1989) i posti vacanti delle pubbliche amministrazioni, fra cui le unità sanitarie locali, per i quali non sia richiesto un titolo superiore a quello della scuola d'obbligo, devono essere coperti prioritariamente con assunzioni selezionate tra gli iscritti alle liste di collocamento e in quelle di mobilità. Eccezionalmente é consentito l'espletamento dei concorsi banditi anteriormente alla data suddetta, qualora le prove siano già cominciate.

Ad avviso del giudice remittente, la limitazione della deroga a coloro che saranno dichiarati idonei nei concorsi in via di espletamento al 1° gennaio 1989, restando esclusi i lavoratori dichiarati idonei in concorsi precedenti per i quali non sia ancora scaduto il biennio di validità delle relative graduatorie ai sensi dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985, comporta una irragionevole discriminazione che offende il principio di eguaglianza e pregiudica il buon andamento dell'amministrazione, imponendo il ricorso a nuove procedure di selezione pur in presenza di soggetti la cui idoneità all'assunzione é già stata accertata.

2.- Nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione "sia dichiarata, per quanto di ragione, inammissibile o, comunque, infondata".

In relazione all'art. 3 Cost., l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata, nel consentire (a discrezione dell'Amministrazione) l'espletamento dei concorsi già pervenuti ad un certo stadio della procedura, avrebbe riguardo "a quelle situazioni nelle quali all'emanazione stessa dei bando fosse sottesa l'impossibilità di attingere fra gli idonei di precedenti graduatorie concorsuali il personale occorrente a coprire i posti di ruolo resisi successivamente vacanti". Quanto all'art. 97 Cost., rileva che, alla luce della motivazione della sentenza n. 407 del 1999 di questa Corte, rispetto all'interesse alla più sollecita soddisfazione delle esigenze di organico nel particolare settore di cui é causa deve ritenersi preminente "l'interesse nazionale a una più efficiente organizzazione dell'Amministrazione unitariamente considerata nel suo complesso".

Considerato in diritto

 1. - La deroga al cosiddetto blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ammessa in via transitoria dall'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per i posti per i quali non è richiesto un titolo superiore a quello della scuola d'obbligo, è interpretata dal T.A.R. della Lombardia- Sezione staccata di Brescia in senso strettamente letterale, e quindi riferita alla sola ipotesi di procedure di concorso in itinere alla data di entrata in vigore della legge.

Così interpretata, la disposizione viene denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto esclude irragionevolmente dall'ambito di applicazione della deroga i lavoratori dichiarati idonei in concorsi già espletati alla data suddetta e per i quali non sia scaduto il termine biennale di validità delle relative graduatorie previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

2. - La questione non è fondata nei sensi appresso indicati.

Il postulato della ragionevolezza del legislatore impone di escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo a una norma assurda o irragionevole, fino a quando non sia stata accuratamente esplorata, con esito negativo, la possibilità di altri significati compatibili sia col tenore del testo sia col principio dell'art. 3 della Costituzione. L'interpretazione della disposizione sotto esame può essere ricondotta a un risultato coerente con entrambe le compatibilità mediante l'argomento a fortiori: la deroga consentita in favore dei partecipanti a concorsi in via di espletamento al 1° gennaio 1989, per i quali l'accertamento di idoneità è, a questa data, puramente eventuale, a maggior ragione deve essere accordata ai lavoratori dichiarati idonei in concorsi precedenti già conclusi, per i quali il termine di validità delle relative graduatorie non sia, alla medesima data, ancora scaduto.

La possibilità dell'interpretazione estensiva è negata dal giudice a quo in primo luogo sul riflesso che l'art. l, settimo comma, della legge n. 554 del 1988 avrebbe implicitamente abrogato la disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, e quindi anche l'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207 del 1985, che conserva validità per un biennio alle <graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge>. L'argomento è viziato da petizione di principio perchè presuppone quel che dovrebbe dimostrare, cioè appunto la cogenza dell'interpretazione restrittiva della disposizione di cui si controverte. La valutazione di questa come norma implicitamente abrogativa delle graduatorie in corso di validità al 31 dicembre 1988 cade una volta ammessa l'interpretazione estensiva in base allo schema argomentativo sopra applicato.

3. - A siffatta interpretazione osterebbe peraltro, secondo il giudice remittente, anche la ratio della norma, ispirata al criterio della residualità delle assunzioni rispetto alle operazioni di mobilità, e quindi, per i posti di cui trattasi, della prevalenza delle procedure previste dall'art. 16 della legge n. 56 del 1987 sulla procedura di assunzione mediante concorso, di guisa che la disciplina transitoria dovrebbe essere contenuta nei limiti <dell'ipotesi, tassativamente individuata, dei concorsi già banditi al 1° gennaio 1989 e per i quali siano già iniziate le prove>.

Va osservato in contrario che, ai fini della questione in esame, deve essere considerata non tanto la ratio della norma di principio, quanto la ratio della norma transitoria di deroga, ispirata a criteri di equità e insieme di buona amministrazione, non essendo nè giusto, nè opportuno avviare nuove procedure di selezione di lavoratori idonei a coprire i posti vacanti quando sono disponibili lavoratori la cui idoneità è accertata mediante procedure concorsuali già espletate o in via di espletamento.

Questa ratio conduce a considerare l'ipotesi indicata dalla disposizione denunciata come aggiuntiva rispetto all'ipotesi - che si prospetta logicamente per prima senza bisogno di esplicita previsione-della disponibilità di lavoratori inclusi in graduatorie concorsuali già definite e ancora in corso di validità.

Tale conclusione, raggiunta sul piano dell'interpretazione logica, è confermata, sul piano dell'interpretazione genetica della norma, dall'esame dei lavori preparatori della legge n. 554.

L'art. 1, quinto comma, del disegno di legge n. 3204, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 30 settembre 1988, disponeva: <Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre 1988>. La disposizione corrispondente del testo approvato (art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554) evidentemente ha dato per scontata questa ipotesi di deroga, preoccupandosi piuttosto di aggiungere l'ipotesi di graduatorie formate dopo il 31 dicembre 1988 a conclusione di concorsi dei quali fossero anteriori a tale data non solo il bando, ma anche l'inizio delle prove dei candidati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/04/90.