Ordinanza n. 179 del 1990

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ORDINANZA N.179

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.132, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze emesse il 31 marzo 1989 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte ai n. 593, n. 594 e n. 595 del reg. ord. 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima seria speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con ordinanze in data 31 marzo 1989 (R.O. nn. 593, 594, e 595 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.132, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta <soltanto dal presidente e dal giudice estensore>;

che, secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 28 della Costituzione, in quanto tutti i componenti del collegio sono civilmente responsabili in base alla legge 13 aprile 1988, n. 117, mentre l'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti ostacolerebbe la possibilità di conoscere la motivazione per il membro del collegio per il quale non è prevista la sottoscrizione, con la conseguente lesione del principio di uguaglianza e la con figurazione di una forma di responsabilità oggettiva.

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 18 del 1989, ha confermato la legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della legge n. 117 del 1988, nelle parti in cui prevedono una responsabilità solidale fra tutti i componenti degli organi giudiziari collegiali, in quanto la decisione di tali organi è atto unitario, alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parità;

che la norma impugnata non influisce su siffatta struttura della decisione collegiale e sull'anzidetto contributo dei singoli membri, nè ostacola la cognizione, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza, poichè anche il componente che non la sottoscrive, ha il diritto-dovere e la possibilità di controllare, prima del deposito, la corrispondenza al decisum, tanto del dispositivo che della motivazione;

che, pertanto, la dedotta violazione degli artt. 3 e 28 della Costituzione, appare palesemente insussistente, non derivando dalla disposizione impugnata nè l'attribuzione di una responsabilità oggettiva nè la lesione del principio di uguaglianza.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 04/04/90.