ORDINANZA N.167
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1989 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Boi Giovanni, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Boi Giovanni, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avv. Tommaso Palermo per Boi Giovanni e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, appuntato del Corpo delle Guardie di Finanza in congedo dal 4 settembre 1953, aveva impugnato tutti i provvedimenti di liquidazione della pensione emessi nei suoi confronti (richiedendo la riliquidazione della pensione stessa sulla base del trattamento economico attribuito al pari grado in servizio, <con aggancio automatico per ogni sopravvenienza futura>), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, ha sollevato, con ordinanza emessa il 16 marzo 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il giudice a quo osserva come il ricorrente non abbia titolo alla riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti economici accordati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dalle norme successive, ma sia esclusivamente destinatario di una serie di disposizioni a carattere perequativo (cfr. in particolare l'art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè la legge 17 aprile 1985, n. 141 e, da ultimo, la denunciata legge 29 dicembre 1988, n. 544);
che la censura concerne appunto la legittimità di quest'ultima normativa asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quelli di attività, in quanto il legislatore, con l'art. 5 della legge n.544 del 1988, avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, prevedendo-per il solo personale che non aveva beneficiato della precedente riliquidazione con il riconoscimento dell'anzianità pregressa - un ulteriore intervento ancora una volta basato sul principio perequativo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale.
Considerato che con le leggi 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria) e 27 dicembre 1989, n. 409 (legge di bilancio) sono stati disposti stanziamenti onde risolvere il problema della perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato (cfr. rispettivamente, tabella A - Ministero del tesoro e tabella n. 2, elenco n. 6, capitolo n.6856);
che, quindi, risulta ormai avviato, con l'attenzione e l'urgenza da tempo auspicati, l'iter legislativo volto ad eliminare le molteplici sperequazioni in atto, attraverso i necessari e prossimi provvedimenti legislativi d'attuazione delle leggi citate;
che appare quindi opportuno che il giudice a quo esamini nuovamente la prospettata questione alla stregua dell'indicato quadro di riferimento normativo, che vincola il legislatore ad un impegno finanziario sensibilmente crescente nell'arco del prossimo triennio;
che va perciò disposta la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza in epigrafe alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 04/04/90.