ORDINANZA N.152
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Luigi Ballotta contro la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Latina, con ordinanza del 27 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale.
Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti)- già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 99 del 1990 -, sollevata dal pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/03/90.