ORDINANZA N.151
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mazzotta Beniamino e Sicilia Sergio, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra Beniamino Mazzotta e Sergio Sicilia, il Pretore di Cosenza, con ordinanza 19 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170 cod. civ. <nella parte in cui non prevede l'esercizio dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene>;
che tale allargamento della legittimazione attiva-ricalcato sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile francese, introdotto dalla legge 9 luglio 1975, n. 596 - risponderebbe, secondo il giudice a quo, alla <necessità di offrire anche sul piano processuale un tipo di tutela adeguata ai tempi e ai problemi attuali>, in linea con la tendenza espansiva della posizione del detentore già manifestata da alcune recenti soluzioni legislative sul piano del diritto sostanziale.
Considerato che, così argomentando, lo stesso giudice remittente finisce col riconoscere che si tratta di una questione di politica legislativa, non di legittimità costituzionale dell'art. 1170, il quale non può dirsi in contrasto nè con l'art. 3 Cost., la posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore, nè con l'art. 24, non essendo preclusi al detentore altri mezzi di tutela contro molestie di terzi;
che l'introduzione di una norma come quella proposta nel dispositivo dell'ordinanza eccede i poteri di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/03/90.